lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 12 della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, il quale stabilisce che la giunta provinciale e' autorizzata a redigere un testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicare in lingua italiana, tedesca e ladina; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6374 del 3 ottobre 1988, con la quale e' stato approvato il testo coordinato delle leggi provinciali sulle consulte culturali e fondo provinciale per le attivita' culturali; Decreta: Articolo unico E' emanato l'accluso "Testo unico delle leggi provinciali sulle consulte culturali e fondo provinciale per le attivita' culturali", che fa parte integrante del presente decreto, corredato da un'appendice con richiamo della fonte delle disposizioni. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Bolzano, addi' 11 novembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1989 Registro n. 2, foglio n. 71. TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE CONSULTE CULTURALI E FONDO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' CULTURALI Art. 1. "Finalita'" 1. Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 6 della Costituzione, alla salvaguardia delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi secondo le disposizioni seguenti. 2. Formano oggetto delle finalita' di cui al comma 1 le attivita', le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui all'articolo 8, comma 1, cifre 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina. 3. Nelle finalita' di cui al comma 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonche' le attivita' ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione. 4. Rientrano nelle predette finalita' le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro ed altri locali destinati ad attivita' culturali o artistiche. 5. Per quanto concerne le attivita' di cui al comma 3 sara' provveduto con apposita legge.