lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
   Visto  l'art.  12 della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, il
quale stabilisce che la giunta provinciale e' autorizzata a  redigere
un  testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui
alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e  successive  modifiche
ed integrazioni, da pubblicare in lingua italiana, tedesca e ladina;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 6374 del 3
ottobre 1988, con la quale e' stato  approvato  il  testo  coordinato
delle  leggi provinciali sulle consulte culturali e fondo provinciale
per le attivita' culturali;
 
                               Decreta:
                            Articolo unico
 
   E'  emanato  l'accluso  "Testo unico delle leggi provinciali sulle
consulte culturali e fondo provinciale per le  attivita'  culturali",
che   fa   parte   integrante  del  presente  decreto,  corredato  da
un'appendice con richiamo della fonte delle disposizioni.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Bolzano, addi' 11 novembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1989
Registro n. 2, foglio n. 71.
 
                 TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI
                   SULLE CONSULTE CULTURALI E FONDO
                PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' CULTURALI
                               Art. 1.
                             "Finalita'"
 
   1.  Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del
5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del  decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione
all'art.   6   della   Costituzione,    alla    salvaguardia    delle
caratteristiche   etniche  ed  allo  sviluppo  culturale  dei  gruppi
linguistici  tedesco,  italiano  e  ladino  nella   provincia,   sono
istituite  consulte  culturali  provinciali  per ciascun gruppo ed un
fondo per il finanziamento e la concessione di contributi  e  sussidi
secondo le disposizioni seguenti.
   2. Formano oggetto delle finalita' di cui al comma 1 le attivita',
le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle  materie
di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  cifre  3  e  4  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   ed   in
particolare,   per   i   gruppi   linguistici   tedesco   e   ladino,
l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina.
   3.   Nelle  finalita'  di  cui  al  comma  1  rientrano  anche  le
istituzioni culturali per l'educazione fisica e  lo  sport  popolare,
nonche'  le  attivita'  ed  i  rapporti aventi il medesimo oggetto in
quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti
scolastici e di educazione.
   4. Rientrano nelle predette finalita' le spese ed i contributi per
l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,  la  ristrutturazione,  la
sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche,
sale da esposizione, sale da teatro  ed  altri  locali  destinati  ad
attivita' culturali o artistiche.
   5.  Per  quanto  concerne  le  attivita'  di  cui al comma 3 sara'
provveduto con apposita legge.